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SOSPENSIONE TERMINI FISCALI - aggiornato al 3 aprile 2020 con la Circolare 8/E del 3 aprile 2020


Locazioni - Fisco
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IMPOSTA DI REGISTRO, CEDOLARE SECCA E SOSPENSIONE DEI TERMINI
Si ritiene possa sussistere – pur in assenza di una esplicita presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate - la sospensione dei termini fiscali dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, anche in relazione al termine di 30 giorni per la registrazione dei contratti di locazione, di cui all’articolo 17, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, numero 131 e per l’esercizio dell’opzione cedolare secca di cui all’articolo 23 del Decreto Legislativo 23/2011. Sul punto recita l’articolo 62, comma 1, del Decreto Legge 18 del 2020: «Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020». Puntualizza il successivo comma 6 del richiamato Decreto Legge 18 del 2020: «gli adempimenti sospesi di cui al comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020».
In assenza di chiarimenti da parte delle Entrate, la questione rimane tuttavia aperta. Tanto più che secondo una diversa opzione interpretativa, il versamento dell'imposta di registro (a differenza dell'adempimento), non sarebbe sospeso. Gli stessi princìpi, quanto all'imposta di registro, valgono per i contratti di vendita.

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In relazione all’imposta di registro per i contratti di locazione e comodato, con Circolare 8/E del 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che «…se il termine per effettuare la registrazione cade tra le date indicate (8 marzo 2020 e 31 maggio 2020), il contribuente può beneficiare della sospensione dei termini, con diritto di effettuare l’adempimento entro il 30 giugno 2020… Se il contribuente si avvale della sospensione e non richiede la registrazione, non si determina neanche il correlato obbligo di versamento…» (cfr. Circolare Agenzia Entrate punto 1.21).