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RISARCIMENTO DANNI E PRESCRIZIONE

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Condominio - in genere
Condominio - in genere
Risarcimento per infiltrazioni, prescrizione legata al danno permanente o istantaneo
di Matteo Rezzonico e Maria Chiara Voci

Per la Corte di appello di Milano, sentenza 20 febbraio 2020, numero 610, in caso di illecito permanente – cioè di illecito i cui effetti perdurino nel tempo – il termine di prescrizione quinquennale del danno previsto dall'articolo 2947, comma 1, del Codice civile ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta colposa (generatrice del danno).

La vicenda e la pronuncia di primo grado
Il condominio e alcuni condòmini, lamentando l'esistenza di infiltrazioni d'acqua che avevano interessato parti comuni e porzioni di proprietà esclusiva dell'edificio condominiale, provenienti dal giardino di Tizio e Caio, chiamavano in causa questi ultimi innanzi al Tribunale, per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni.

Gli attori, in particolare, assumevano che per individuare la causa di alcune infiltrazioni manifestatesi nella zona dei box erano stati commissionati dal condominio a una impresa alcuni lavori di scavo dai quali era emerso che la guaina di protezione interrata presentava dei fori provocati dalle radici degli alberi presenti nel giardino di proprietà dei coniugi convenuti (anche essi condòmini). In questo contesto, gli attori - sostenendo che la responsabilità delle infiltrazioni doveva essere attribuita ai convenuti - chiedevano la condanna al rimborso delle spese sostenute. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava i coniugi convenuti.

Le contestazioni
Contro la pronuncia del Tribunale, Tizio e Caio hanno proposto appello innanzi alla Corte di appello di Milano eccependo, tra i vari motivi, che il Tribunale avrebbe omesso l'esame dell'eccezione di prescrizione dagli stessi sollevata. E infatti - secondo gli appellanti – nella specie doveva trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale, posto che il fenomeno infiltrativo risaliva al 2003 ed era continuato quantomeno sino al giugno del 2009, (ben oltre il termine quinquennale previsto dall'articolo 2947 del Codice civile in materia di illecito extracontrattuale). Tanto più che il condominio e i condòmini non avevano mai avanzato alcuna contestazione.

Illecito istantaneo ed illecito permanente
Secondo la Corte territoriale, l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti non era stata effettivamente esaminata da parte del Tribunale. Detto ciò, non vi era alcun dubbio che l'illecito che il condominio aveva addebitato ai coniugi Tizio e Caio era di natura extracontrattuale, e che il termine di prescrizione applicabile era quello quinquennale previsto dall'articolo 2947 primo comma del Codice civile.

Tuttavia, a parere della Corte d'appello, nel caso esaminato occorre distinguere, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, fra illecito istantaneo con effetti permanenti caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando peraltro permanere ì suoi effetti nel tempo, ed illecito permanente, nel quale, cioè, la condotta illecita si protrae nel tempo.

Nel caso di illecito istantaneo, la prescrizione inizia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi il verificarsi dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della condotta dannosa (Cassazione 9318/2018 e Cassazione 23763/2011).

Infatti, il protrarsi nel tempo della condotta illecita determina lo spostamento della decorrenza del termine prescrizionale all'epoca della definitiva cessazione della medesima (Cassazione 7 novembre 2005 numero 21500). Nel caso di specie i fenomeni infiltrativi si erano manifestati nel 2003, ma sono poi proseguiti negli anni successivi, per cessare solo con ì lavori di rifacimento della guaina impermeabilizzante eseguiti nel 2011, e trovano la loro causa, sempre nella prospettazione dei condòmini e del condominio (cioè nelle radici delle piante che avevano determinato il danneggiamento della guaina impermeabilizzante) e nell'inerzia degli appellanti nell'eliminare le piante, esistenti sul proprio fondo.

La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione riconoscendo il danno come causato da un illecito extracontrattuale non di natura istantanea, ma di natura permanente e per conseguenza individuato - ai fini del computo della prescrizione - non il momento di origine dell'infiltrazione, ma quello della sua definitiva cessazione (avvenuta nel 2011).