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I DATI OMI INSUFFICIENTI PER LA RETTIFICA


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DATI OMI INSUFFICIENTI PER LA RETTIFICA
I dati OMI - pur se regolarmente aggiornati e pubblicamente visionabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate - non rappresentano da soli un valido strumento atto a rettificare il valore dei beni immobili accertati rispetto a quello dichiarato dalle parti (cfr. Cassazione provvedimento n. 13369/2020). I supremi giudici si sono occupati del ricorso di due contribuenti, (soccombenti in entrambi i gradi di merito), avente a oggetto un avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro in una compravendita immobiliare. Le parti avevano chiesto l’annullamento dell’atto, dal momento che era basato sui valori OMI (i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio), rispetto a quanto dichiarato, senza fornire mezzi di prova o comunque presunzioni gravi, precise e concordanti. La Corte ha accolto il ricorso e deciso anche nel merito annullando l’atto, dando continuità al proprio orientamento (cfr. Cassazione n. 25707/2015, n. 18651/2016, n. 11439/2018), secondo cui le quotazioni Omi risultanti dal sito web dell’Agenzia delle Entrate non rappresentano fonte di prova da sola idonea a permettere di rideterminare, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il valore normale di un bene immobile compravenduto. I valori OMI costituiscono un mero elemento di ausilio di cui l’ufficio dispone per procedere alle proprie valutazioni estimative ma non può essere l’unico elemento fondante un accertamento in rettifica. Quest’ultimo deve essere fondato su altri paramenti quali: l’ubicazione nello strumento urbanistico e le sue condizioni, (che nel caso di specie erano fatiscenti).