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IMU DOVUTA IN BASE ALL'EFFETTIVA DESTINAZIONE DEGLI IMMOBILI
IMU DOVUTA IN BASE ALL’EFFETTIVA DESTINAZIONE DEI TERRENI
In caso di omessa comunicazione dell’amministrazione comunale delle variazioni apportate allo strumento urbanistico, e del cambio di destinazione di un terreno, il contribuente è tenuto a pagare non solo il tributo sull’area edificabile, ma anche sanzioni e interessi. L’omessa comunicazione non fa venir meno le penalità. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26169/2019. Per i giudici di legittimità, la mancata comunicazione prevista dalla legge per informare il contribuente sulle modifiche apportate allo strumento urbanistico e sui cambi di destinazione, da terreno a area edificabile, “non esclude l’obbligo dichiarativo”. “Né la mancata comunicazione può riverberare effetti sull’applicazione di sanzioni e interessi in caso di mancato adempimento da parte del contribuente”. Le omesse comunicazioni non possono essere opposte come causa di giustificazione delle violazioni commesse. Quando i comuni attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, sono obbligati a darne comunicazione al contribuente. Il mancato rispetto di questo adempimento, però, non comporta alcuna conseguenza in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente.