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BONUS AFFITTI


Fisco immobiliare
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BONUS AFFITTI
Il titolare di attività a carattere stagionale che ha pagato integralmente il canone di locazione in anticipo può usufruire del “bonus affitti” calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione. E, quando l’affitto d’azienda non consente il calcolo della riduzione di fatturato perché iniziato dopo i mesi di riferimento del 2019, tale calcolo va effettuato in capo al soggetto avente causa del contratto. È quanto emerge dalle risposte ad interpello n. 440 e 442 dell’Agenzia delle entrate.
Il credito di imposta di cui all’articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio) è stabilito in misura percentuale, (rispettivamente 60% e 30%), in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso abitativo destinato allo svolgimento delle stesse attività. Nella risposta ad interpello n. 440, l’istante ha pagato integralmente il canone pattuito in maniera anticipata all’atto della sottoscrizione del contratto di affitto d’azienda (a dicembre 2019) e chiede se il bonus locazioni di cui all’art. 28 del Decreto Rilancio si riferisca esclusivamente agli importi versati nell’anno 2020 o se valga anche per coloro che hanno anticipatamente pagato l’affitto nell’anno precedente, anche se effettivamente di competenza dell’anno 2020. Accogliendo quest’ultima opzione, l’Agenzia si è riferita alla Circolare n. 14/E del 2020, che ha precisato come “nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto”.