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ASSEMBLEA DI CONDOMINIO DI PRESENZA: QUASI IMPOSSIBILE IN ZONA ROSSA SALVO ESIGENZE LAVORATIVE E DI NECESSITA'

a cura dell'avvocato Matteo Rezzonico - aggiornato con il DPCM 24 ottobre 2020



Condominio - assemblea
Condominio - assemblea
 

Salvo più stringenti normative (anche a livello regionale o locale) le delibere assembleari condominiali di presenza non sono espressamente vietate dal DPCM 3 novembre 2020 (o dai precedenti) che si sono limitati a sconsigliare le riunioni private. Ciò risulta anche dal provvedimento del Ministero dell'Interno 20 ottobre 2020.

Per le zone rosse, tuttavia, gli spostamenti sono consentiti solo per motivi di lavoro o di necessità.

Le assemblee in tali zone possono essere dunque convocate solo per motivi emergenziali (e di necessità indifferibili).

Restano preferibili le riunioni telematiche in base al novellato articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il cui terzo e sesto comma dispongono: "l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati...anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione".