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IL PONTEGGIO CHE COPRE UNA ATTIVITA' COMMERCIALE COMPORTA ONERI RISARCITORI PER IL CONDOMINIO


Locazioni non abitative
Locazioni non abitative
Il ponteggio sulla facciata condominiale che abbia impedito la visibilità del locale e delle vetrine, comporta un obbligo di risarcimento per l’attività di pasticceria (così Tribunale di Milano, sentenza 5904/21).
Dalla sentenza risulta che: a) l’inquilino può agire in giudizio in quanto locatario dell’immobile; b) eventuali ostacoli al pieno godimento dell’oggetto della locazione possono incidere sul rapporto contrattuale tra locatore e conduttore e legittimare quest’ultimo alla richiesta di riduzione del canone o al risarcimento del danno, ma ciò non toglie che il conduttore possa agire contro il terzo che gli abbia, con condotta illecita, procurato un danno e gli impedisca appieno di godere del bene. Tanto più che lo stesso articolo 1585 comma 2 del Codice civile consente al conduttore di agire in nome proprio contro i terzi per le molestie di fatto (cfr. sul tema anche Cassazione 25219/2015).