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SUPERBONUS: IL DECRETO AIUTI QUATER - SCHEMA DI SINTESI aggiornato al 4 gennaio 2023 con la Legge di stabilità 197/2022

aggiornamento a cura dello studio legale Rezzonico



Agevolazioni sul recupero
Agevolazioni sul recupero
NEI CONDOMINII

Dal 2023 il superbonus si riduce al 90% per le spese sostenute nei condomìnii e negli edifici composti da due a quattro unità.

Resta al 110% fino al 31 dicembre 2022 e, nel 2023, solo per i condominii ed edifici che  abbiano presentato in tempo la Cilas (31 dicembre 2022) e conseguito l'assemblea per l'esecuzione dei lavori (25 novembre 2022).
Restano le ulteriori riduzioni delle aliquote già previste: al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.

NELLE VILLETTE

Solo per il 2023 il bonus scende al 90% nelle unità immobiliari singole (le villette) e unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, purchè siano l’abitazione principale di contribuenti che non superino una certa soglia di reddito. Sono esclusi locatari e comodatari.

Resta ancòra l'aliquota al 110% fino al 31 marzo 2023 per chi al 30 settembre 2022 abbia raggiunto il 30% dei lavori.

N.B. L'articolo 9 del Decreto Legge 176/2022 è tuttora modificabile essendo il Decreto in fase di conversione. Sull'argomento si veda anche l'articolo 1 comma 894 della Finanziaria per il 2023 secondo cui "Le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, non si applicano: a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decretolegge n. 34 del 2020; c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra quella di entrata in vigore del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020; d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo".

 

 Pagina a cura dello studio legale Rezzonico