Confappi

Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare

Notizie

CESSIONE DEL CREDITO E RESPONSABILITA', PER I FORNITORI OCCORRE LA COLPA GRAVE


Agevolazioni sul recupero
Agevolazioni sul recupero
Sulla responsabilità in solido per la cessione dei bonus edilizi la limitazione a vantaggio del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari dei crediti, resta circoscritta ai soli crediti per i quali siano stati acquisiti visti di conformità, asseverazioni e attestazioni. Così il Comando generale della Guardia di finanza con la Circolare prot. 0274544/2022 del 27 settembre 2022. Sotto i riflettori l’art. 33 ter del Decreto Legge 115/2022 (decreto Aiuti-bis), inserito con la Legge 142/2022 di conversione, che ha anche modificato il comma 6 dell’art. 121 del Decreto Legge 34/2020.
Si ricorda che il comma 6 del citato art. 121 ha stabilito, fin dalla prima stesura, che, qualora sia accertata l’assenza anche parziale dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate può procedere con il recupero delle stesse nei confronti dei beneficiari, (fatto salvo il caso del concorso nella violazione per cui scatta la responsabilità in solido del fornitore). Come indicato dalla Circolare la responsabilità in solido si rende applicabile in presenza di concorso nella violazione con dolo e colpa grave. La limitazione ai casi di dolo o colpa grave si rende applicabile “esclusivamente” ai crediti per i quali siano stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui agli articoli 119 e 121, comma 1 ter, del Decreto Legge 34/2020. Sul tema è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 33/E del 6 ottobre 2022 che contiene i chiarimenti alla disciplina delle cessioni dei bonus edilizi conseguenti alle modifiche apportate dal decreto aiuti bis. I controlli diventano obbligatori. Dall’analisi complessiva della Circolare si trova la conferma che l'interpretazione delle modifiche al regime di responsabilità apportate dal dl Aiuti-bis deve essere nel senso di ancorare il concetto di diligenza nell’assolvimento degli oneri controllo, al concetto di “colpa grave” (art. 9 del Dlgs n.472/1997).