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LA MOROSITA' PUO' INCIDERE SUL SUPERBONUS


Agevolazioni sul recupero
Agevolazioni sul recupero
LA MOROSITA' ESCLUDE IL SUPERBONUS
II condomino moroso è escluso dal superbonus. Ma solo se non ha pagato spese riferite direttamente all'agevolazione: in questi casi subirà un taglio proporzionale all'ammontare non versato. Non incidono sul superbonus gli inadempimenti legati ad altre spese, anche se riguardino ristrutturazioni agevolate con altri sconti fiscali. E' quanto si ricava dall'interpello inedito della direzione regionale Emilia-Romagna dell'agenzia delle Entrate (n. 909/1342-2022), che fa il punto su tutte quelle situazioni di morosità dei condòmini che possano precludere la cessione del credito e l'accesso al superbonus. Il quesito riguarda l'illustrazione dei principi già enunciati dalle Entrate con la Circolare n. 30/E del 2020. In quest'ultima circolare si parlava di morosità e di impossibilità di cedere il credito di imposta corrispondente alle detrazioni, senza però analizzare i diversi casi che possono presentarsi. Soprattutto, il dubbio è che un condomino che, al momento della delibera di approvazione dei lavori straordinari per l'accesso al 110%, sia moroso per una morosità preesistente riferibile alla gestione generale del condominio, «sia da considerarsi moroso ai sensi della citata circolare 30/E e quindi non possa cedere il credito». Oppure, ci si chiede «se la morosità debba ricercarsi negli oneri relativi ai lavori straordinari se e laddove carico del condòmino». La Dre nella risposta puntualizza che le situazioni di morosità dei condomini rilevanti nel contesto che si sta esaminando «sono solo quelle da cui consegue la mancata maturazione del credito d'imposta relativo ad un determinato bonus edilizio». Se il credito di imposta non matura, non può ovviamente essere ceduto. In concreto allora se un condomino è moroso in relazione a spese condominiali estranee agli interventi di recupero edilizio agevolati, «ciò non rileva ai fini della cessione credito». Quindi le morosità della gestione generale non hanno impatti sul superbonus. Se invece un condomino è moroso in relazione a spese per interventi in superbonus «non potrà cedere il relativo credito, non essendo lo stesso maturato». Nella pratica, questo scenario si può verificare quando la cessione del credito avvenga a favore di un terzo diverso dal fornitore: in questi casi, non essendoci sconto in fattura, il condomino dovrà prima versare le somme a suo carico al condominio e, poi, procedere alla cessione. Quindi, l'amministratore potrà comunicare alle Entrate l'opzione per la cessione «solo se il condomino ha versato al condominio quanto a lui imputato». In caso di versamenti' parziali, là cessione sarà possibile «solo in proporzione a quanto pagato rispetto al dovuto». In questo quadro infine la Dre sottolineache «la morosità relativa a spese per interventi oggetto di una determinata agevolazione non preclude in sé la possibilità di cedere il credito derivante da spese per interventi di recupero edilizio oggetto di altra agevolazione».