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SOSTITUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E NUOVA COSTRUZIONE: I CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO


Urbanistica in genere
Urbanistica in genere
«Un intervento di demolizione e successiva ricostruzione può essere qualificato come di ristrutturazione edilizia solo laddove vi sia una certa continuità tra la nuova opera e quella precedente alla demolizione». È il chiarimento fornito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3208 del 20 maggio 2019. Secondo i giudici di Palazzo Spada «il criterio discretivo tra l’intervento di “demolizione e ricostruzione” e la “nuova costruzione” è costituito proprio, nel primo caso, dall’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a “nuova costruzione”, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia».