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ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO, IL CONSUMATORE NON HA SOLTANTO DIRITTO ALLA RIDUZIONE DEGLI INTERESSI


Mutui
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Rimborsi più lauti ai clienti delle società Finanziarie che estinguono il prestito in anticipo. È questa la conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Per la Corte «in caso di restituzione anticipata del finanziamento, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato solo ad alcune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto».
I costi rimborsabili - in caso di restituzione anticipata di contratti conclusi antecedentemente al 25 luglio 2021 - comprendevano unicamente gli interessi (e non quelli di istruttoria e di intermediazione, cosiddetti costi upfront).
La Corte costituzionale mette nero su bianco che - per effetto della sentenza 263 - «spetterà, dunque, ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021».
Per la Consulta infatti - che invoca sul punto il rispetto del diritto comunitario - nell’interpretazione della Corte di giustizia, tocca a quest’ultima, se lo ritiene opportuno, modulare gli effetti temporali di una sua pronuncia, specificando l’arco temporale per il quale la sua lettura delle norme deve essere considerata.