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SPESE STRAORDINARIE


Condominio - spese
Condominio - spese
Se un intervento di manutenzione sia o meno di notevole entità economica, circostanza da cui dipende la maggioranza necessaria alla relativa deliberazione, va deciso sulla base dell’ammontare oggettivo della spesa e del rapporto tra costo delle opere, valore dell’edificio e ammontare del contributo richiesto pro quota ai condòmini (cfr. Tribunale di Roma, sentenza 1573 del 1 febbraio 2022).
Gli interventi diretti alla manutenzione delle parti comuni finalizzati a consentire che i beni e i servizi siano mantenuti in condizione di svolgere alla loro funzione nell’interesse dei condòmini, vengono tradizionalmente distinti in ordinari e straordinari. La terminologia utilizzata nelle varie disposizioni del Codice Civile non è sempre uniforme e questo ha contribuito a creare numerosi equivoci. La suddetta distinzione infatti è utile più che altro a distinguere gli interventi che possono essere disposti direttamente dall’amministratore da quelli che necessitano invece dell’autorizzazione assembleare.
La manutenzione ordinaria può definirsi quella consistente nelle piccole riparazioni o negli interventi periodicamente programmabili (si pensi alla sostituzione di materiale risalente con altro più moderno), purchè non sia alterata la struttura sostanziale o la precedente destinazione del bene. Si pensi alle piccole riparazioni e sostituzioni (lampadine, serrature, campanello, citofono, antenna centralizzata, prese della corrente ecc.). Sono invece da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli di rilevanza economica e che si rendono necessari in modo imprevedibile e che, comunque, sono da considerarsi meno frequenti. Si pensi al rifacimento della facciata, alla sostituzione della caldaia centralizzata o al rifacimento del tetto.