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L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE NON RETROAGISCE


Locazioni in genere
Locazioni in genere
Il contratto di locazione non registrato è nullo soltanto se stipulato a partire dal 1° gennaio 2005. La disposizione di cui all’art. 1, comma 346, della Legge n. 311/2004, (Finanziaria per il 2005), che obbliga alla registrazione del negozio, si applica soltanto ai contratti sottoscritti dopo la sua entrata in vigore. D’altra parte, vi è un evidente collegamento tra detta norma e le successive modifiche legislative intervenute in materia, con la conseguenza che anche le predette disposizioni non trovano applicazione relativamente ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore. Così si è espressa, la Cassazione, sesta sezione civile, n. 23192 del 17 settembre 2019, sull’obbligo di registrazione e sull’efficacia del contratto di locazione.