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ACCETTAZIONE EREDITA'


Successioni e donazioni
Successioni e donazioni
ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’
L'articolo 485 del Codice Civile dispone al primo comma che il chiamato all'eredità, che si trovi a qualsiasi titolo nel possesso dei beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Il secondo comma del richiamato articolo 485, nell'ipotesi in cui il termine prescritto sia trascorso senza che l'inventario sia stato compiuto, dispone che il chiamato è considerato erede puro e semplice. Tale disciplina però trova applicazione solo nel caso in cui il chiamato all'eredità nel possesso dei beni - oltre a non aver redatto l'inventario - non abbia nemmeno rinunciato all'eredità. Al contrario, la rinuncia dichiarata prima della scadenza del termine di tre mesi dall'apertura della successione, impedisce l'applicazione dell'art. 485, secondo comma del Codice Civile. Questa norma, infatti, determina l'automatica attribuzione della qualità di erede in mancanza di una contraria volontà o comportamento del chiamato, in deroga al principio per il quale l'acquisto della eredità da parte dell’erede dipende da una espressa dichiarazione di volontà. Ed infatti, l’articolo 485, secondo comma del Codice Civile - che contempla un'ipotesi di atto giuridico in senso stretto e non di negozio giuridico - dispone che il chiamato acquista l'eredità senza bisogno di accettazione per il solo fatto di possedere materialmente i beni ereditari, a meno che non dichiari nei termini di rinunciare all'eredità (cfr. Tribunale di Milano, decima Sezione Civile, 18 febbraio 2020, numero 1552).