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BOX: LA TARSU PUO' ESSERE DOVUTA


Fisco immobiliare
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BOX: LA TARSU PUO’ ESSERE DOVUTA
L’esenzione dal pagamento della Tarsu per insussistenza del relativo presupposto, ovvero dell’idoneità dell’immobile a produrre rifiuti, opera soltanto se ciò sia provato dal contribuente attraverso elementi oggettivi, stabilmente riconducibili alla natura del bene, e che non possono riguardare le modalità di utilizzazione dei locali. È ciò che ha stabilito la Commissione Tributaria della Lombardia con la sentenza n. 24/2020 emessa dalla sezione prima. La vertenza nasce dalla contestazione, da parte di una società esercente attività di vendita e noleggio di aree destinate al parcheggio di autoveicoli, di un accertamento Tarsu emesso dal Comune di Vimodrone che recupera il Tributo Locale su diversi boxes auto utilizzati dalla ricorrente e destinati alla vendita. In primo grado la Commissione milanese ha accolto il ricorso, ritenendo che l’immobile assoggettato fosse destinato alla vendita e che la società ne avesse provato la non utilizzabilità e, dunque, la inidoneità alla produzione di rifiuti. Il Comune residente ha impugnato detta sentenza insistendo, invece, per la pacifica sussistenza del presupposto impositivo, erroneamente escluso dai giudici di prime cure. L’oggetto della ripresa fiscale comunale erano appunto i boxes auto che, essendo destinati a rivendita, si riteneva non dovessero scontare il relativo tributo soprattutto perchè non vi era un utilizzo tale di quelle aree che fosse in grado di produrre rifiuti. Di diverso avviso, è stata tuttavia, la CTR, che ha accolto il gravame del Comune: la stessa ha infatti ricordato che, una volta chiarito che l’assoggettamento opera a fronte del sussistere dei presupposti previsti ex art. 62, Decreto Legislativo n. 507/1993, la TARSU compete al contribuente che ritenga di esserne esente, provare l’impossibilità di produzione di rifiuti da parte del bene. Tale impossibilità, tuttavia, come stabilito anche dalla Cassazione (Cass. n. 19720/2010), deve “dipendere dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale e oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l’area e il locale sia stabilmente (…) insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti”. Pertanto, nel caso di specie, né le modalità di utilizzazione e né la natura dei locali adibiti a boxes auto potevano far propendere per il riconoscimento dell’esenzione. A nulla rilevava che gli stessi fossero destinati alla vendita, posto che quelle aree erano comunque a disposizione di un utilizzatore e da ciò mostravano senz’altro idoneità alla produzione di rifiuti.