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USUCAPIONE DEL COMPOSSESSORE


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Solo il compossessore "pro indiviso" di un immobile - che poi consegua il possesso esclusivo di fatto ed incontestato di una porzione di esso in esito ad una divisione - può richiedere, ai fini dell'usucapione di tale porzione, di tenere conto anche del precedente compossesso. Ed infatti quest'ultimo può vantare la sopravvenuta qualità di successore nel compossesso degli altri condividenti e della possibilità, prevista dall'art. 1146, comma 2, c.c., di accessione del proprio possesso a quello esercitato dai condividenti medesimi (cfr. Cassazione 37736/2021).