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ATTESTAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E ACCESSO AI BENEFICI FISCALI: CONFAPPI CONTRO IL COMUNE DI GENOVA


Locazioni in genere
Locazioni in genere
«Si è in presenza di un'inaccettabile violazione delle normative vigenti, posto che la Legge 431/98, all’art. 4, non riconosce alle associazioni nazionali e locali altro potere che quello di “definire i canoni, in relazione alla durata del contratto e ad altri parametri oggettivi”. A parte l'irresponsabile restrizione del mercato delle locazioni concordate per gli inquilini e per i proprietari, l’accordo genovese si spiega solo con le esigenze di bottega delle associazioni locali a fini smaccatamente corporativi, per qualche euro e per qualche tessera in più». È quanto dichiarato dal presidente Confappi (Confederazione piccoli proprietari di case) Silvio Rezzonico, dopo che il Comune di Genova ha negato al proprietario di un immobile ubicato nel capoluogo ligure (regolarmente iscritto a Confappi) l'accesso alle agevolazioni fiscali previste per i contratti di locazione a canone concordato, in quanto l'attestazione essenziale per potere accedere ai benefici è stata redatta da Confappi, associazione che non ha partecipato alle trattative per l'accordo territoriale, aderendovi comunque in seconda battuta.
Il potere di attestazione dei contratti di locazione a canone concordato, essenziale per potere usufruire della cedolare secca al 10% ma anche delle riduzioni sull'imposta ai fini Imu e Tasi del 25%, è in capo alle associazioni che hanno sottoscritto gli accordi territoriali ex legge 431/1998. Ma cosa succede alle associazioni che hanno aderito successivamente a tali accordi senza sottoscriverli sin dall’inizio? Per l’amministrazione comunale di Genova le adesioni successive alla firma originaria sono possibili solo a patto che tali associazioni “documentino” all’amministrazione comunale il possesso dei requisiti oggettivi di rappresentatività a livello nazionale e locale al “momento del deposito” dell’accordo o, abbiano già svolto attività rappresentativa nei contratti di locazione concordati ex legge 431/1998, “escludendo le adesioni successive al 3 gennaio 2018”, data della “presa in carico” del medesimo da parte del comune di Genova. Di fatto, le associazioni che non hanno sottoscritto al momento della fine della trattativa o, comunque, non lo hanno fatto prima della presa in carico da parte del Comune (cioè dal momento della sua entrata in vigore) non possono procedere all'attestazione dei contratti.
Una questione non da poco, che da una parte limita le possibilità di scelta da parte dell’inquilinato, che ha necessità di una locazione a canone calmierato, e dall’altra crea una importante barriera all’accesso persino delle associazioni nazionali riconosciute, che vedono così menomarsi il loro ruolo.
Nel caso in oggetto, fra l'altro, la Confappi genovese ha documentato i requisiti fissati dall’accordo territoriale, nonostante la Confappi nazionale avesse aderito all’accordo fin dal 10 gennaio 2018, quindi solo qualche giorno dopo il termine prefissato negli accordi. Sulla questione, l'associazione ha chiesto un chiarimento al ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, quantomeno sulla legittimità della clausola iugulatoria prevista negli accordi genovesi. D’altra parte, l’attestazione è indispensabile, per i contratti non “assistiti” o vidimati dalle associazioni, al fine di ottenere l’applicazione dell’aliquota ridotta della cedolare secca del 10% e le agevolazioni previste dall’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di Irpef, imposta di registro e tasse locali. Lo ha ribadito l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018, secondo cui l’attestazione rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, è un requisito indispensabile e obbligatorio per usufruire delle agevolazioni fiscali. I dirigenti della Confappi sono decisi ad andare fino in fondo, coinvolgendo il Ministero dei Lavori Pubblici, l’Autorità Giudiziaria e lo stesso Comune di Genova, in sede di responsabilità per danni, per violazione dello Statuto del Contribuente.