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IMU: POSSIBILE DIMOSTRARE LA DIVERSA CAPACITA' EDIFICATORIA DEL TERRENO


Imposta Municipale
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IMU: POSSIBILE DIMOSTRARE LA MINORE CAPACITA’ EDIFICATORIA
Al contribuente è consentito dimostrare, anche attraverso specifica perizia, che il proprio terreno sottoposto a Imu dal Comune abbia delle capacità edificatorie più ridotte di quelle considerate dall’ufficio dell’ente locale, potendo così ottenere, conseguentemente a una riduzione dell’originario valore venale assunto a parametro per l’assoggettamento, anche la riduzione dell’imposta.
Sono le conclusioni che si traggono dalla sentenza n. 841/16/2020 emessa dalla Ctr del Lazio. Una società immobiliare si era originariamente opposta, dinnanzi la Ctp di Roma, a diversi avvisi di accertamento IMU emessi dal comune di Rieti in relazione a diverse aree fabbricabili attribuite alla ricorrente per le quali quest’ultima contestava che non fossero stati tenuti in debito conto i notevoli vincoli che incidevano sulla loro concreta edificabilità. A sostegno di tale doglianza, produceva una perizia tecnica che rilevava la presenza nelle aree di una faglia attiva e che, in effetti, soltanto un 25% di tutta la superficie degli immobili fosse edificabile. La Ctp romana, tuttavia, accoglieva solo in parte il ricorso, riducendo del 20% il valore venale dei beni immobili rispetto a quello inizialmente quantificato dall’ufficio comunale ai fini del recupero Imu. La pronuncia veniva appellata dalla società ricorrente, che insisteva nel ritenere non sufficiente la riduzione riconosciuta dai giudici di prime cure sul valore venale del bene, i quali non avevano correttamente considerato i limiti dell’edificabilità delle aree oggetto del contenzioso. La Ctr ha quindi in primis richiamato la disposizione di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del DLgs 504/92, la quale prevede che “per area fabbricata si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generati o attuati ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità”. Ciò posto, ha evidenziato che nel caso di specie emergeva, anche nelle perizie depositate, che le aree assoggettate fossero notevolmente incise nella loro capacità edificatoria, dalla presenza di una faglia al loro interno, per cui si imponeva una ulteriore riduzione del valore delle stesse, utilizzato ai fini della liquidazione IMU, rispetto a quello già ridotto e riconosciuto dalla commissione di primo grado. Il ricorso in appello della società veniva parzialmente accolto e le spese compensate.