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AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO E DATI SENSIBILI
Privacy
Il tema del rispetto della privacy in condominio è sempre in primo piano ma ci sono dati che, seppur possano sembrare sensibili e quindi da non diffondere, in realtà devono essere comunicati agli altri condòmini. È il caso degli indirizzi dei proprietari di appartamenti che non siano residenti nello stabile perché ad esempio l’appartamento è stato dato in locazione. Se un condomino faccia richiesta all’amministratore ma non vive nello stabile, il professionista come deve comportarsi? La richiesta nasce in genere dalla necessità di autoconvocare l’assemblea. Se l’amministratore non convoca (è il caso più frequente) quella ordinaria a fine esercizio finanziario per approvare il bilancio, questa può essere chiesta da almeno due condòmini, portatori di non meno un sesto del valore millesimale dell’edificio: lo prevede l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. Se l’amministratore non prevede all’invio dell’avviso di convocazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, i richiedenti possono procedere all’autoconvocazione. Per farla però devono rispettare le regole e quindi convocare tutti i condòmini. Alla domanda perciò sul comportamento dell’amministratore la risposta è che ciascun condominio ha il diritto di accedere all’anagrafe condominiale, stralciata di tutti i dati sensibili dei condòmini (telefono, codice fiscale, mail) ed estrarne copia a proprie spese.