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RESPONSABILITA' PER VIZI E DIFETTI
Appalti edili
Compravendita
La responsabilità ex art. 1669 c.c., relativa ai vizi delle opere, è speciale rispetto alla responsabilità generale ex art. 2043 c.c. per fatto illecito. L'azione ex art. 2043 c.c. può essere invocata solo se non ricorrono i presupposti dell'azione ex art. 1669 c.c., al fine di evitare che si possa aggirare il regime di prescrizione specifico previsto per i vizi delle opere. Inoltre, la prescrizione dell'azione ex art. 1669 c.c. non decorre dalla verificazione dei difetti, ma dalla denuncia dei vizi entro un anno dalla scoperta, che avviene quando il committente acquisisce una conoscenza obiettiva dei difetti. In questi termini, Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n.28469.