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VIZI NELL'APPALTO


La consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta a norma dell'art. 1665, comma 3, c.c.), liberano l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente, i quali devono essere necessariamente esser fatti valere in sede di verifica o collaudo. Se invece i vizi sono occulti o non immediatamente rilevabili, l'appaltatore non è liberato dalla garanzia, salvo che i difetti non siano denunciati tempestivamente. Peraltro, anche in caso di vizio palese, la prescrizione decorre dalla consegna definitiva dei lavori e non da eventuali consegne parziali. Se il vizio non è riconoscibile, la prescrizione del diritto alla garanzia inizia a decorrere dalla scoperta, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza non solo della loro esistenza, ma anche della loro dipendenza dalla imperfetta esecuzione dell'appalto mediante le necessarie indagini tecniche o dal diverso momento in cui tale piena conoscenza sia stata acquisita, la cui individuazione compete al giudice di merito. In questi termini si è espressa Cassazione civile sez. II, 05/08/2025, n.22649.