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COMPRAVENDITA, OCCORRE INTENDERSI SULLA CONFORMITA' CATASTALE
Compravendita
NELLE COMPRAVENDITE E’ SUFFICIENTE LA CONFORMITA’ CATASTALE
Per poter vendere l'immobile è sufficiente la dichiarazione di conformità catastale da parte dell'intestatario o l'attestazione del tecnico incaricato. Non rileva invece se la dichiarazione sia o meno corrispondente a verità. Ed infatti la nullità prevista dalla legge ha natura formale e testuale, e il giudice non è tenuto a rilevare la falsità, a meno che non sia evidente anche ad un soggetto inesperto. La dichiarazione mendace è comunque fonte di responsabilità civile, e ipoteticamente anche penale, ma non incide sulla validità dell'atto perché la nullità riguarda l’ipotesi in cui nell'atto di trasferimento dell'immobile manchi la dichiarazione dell'intestatario o l'attestazione del tecnico: la norma, infatti, ha una finalità fiscale.
Il principio vale anche nell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di trasferimento immobiliare.
In questi termini si è espressa Corte di Cassazione, sez. seconda, sentenza 15 ottobre 2025 n. 27531.
Nel caso affrontato, gli ermellini hanno accolto il ricorso del promissario acquirente nella controversia sorta con la domanda di esecuzione in forma specifica ex articolo 2932 Cc.
Per la Suprema Corte ha errato la Corte d'appello quando ha stabilito che le incongruenze catastali impedirebbero il trasferimento dell'immobile. Un conto è la conformità oggettiva e un altro quella soggettiva: in base alla prima gli atti di trasferimento devono contenere l'identificazione catastale, il riferimento alla planimetria e la dichiarazione di parte di conformità allo stato di fatto dell'immobile, che può essere sostituita dall'attestazione di un tecnico; la seconda implica la corrispondenza fra risultanze del catasto e dei registri immobiliari e va verificata dal notaio.