Confappi

Confederazione Piccola Proprietà Immobiliare

Notizie

LE SPESE PER LA SOSTITUZIONE DELL'ASCENSORE


Condominio - spese
Condominio - spese
Le spese di sostituzione dei preesistenti ascensori rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 1124 c.c. il quale impone la ripartizione per la prima metà di spesa in proporzione al valore delle singole unità immobiliari e per la seconda metà in ragione della altezza del piano. La deroga convenzionale ai criteri legali di riparto delle spese è ammissibile, ma deve risultare espressa nel regolamento contrattuale o essere adottata all'unanimità. Non costituisce deroga espressa una tabella millesimale che non prevede quote a carico dei locali commerciali quando riguardi le sole spese di esercizio (e manutenzione ordinaria o straordinaria) e non la sostituzione dell'impianto. In assenza di espressa convenzione derogatoria, anche i proprietari dei negozi e locali commerciali - se dotati di accesso al terrazzo condominiale tramite scale ed ascensori - sono obbligati a partecipare alle spese di sostituzione dell'ascensore. Così Cassazione sez. II, 04/12/2025, n.31675.