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LE SPESE DI CONSERVAZIONE DELLA SERVITU


Proprietà, servitù
Proprietà, servitù
In tema di rapporti tra proprietari confinanti, la mera caduta di foglie o aghi da un albero radicato nel fondo limitrofo integra un fenomeno naturale ordinario, di per sé inidoneo a fondare responsabilità ex artt. 2043 o 2051 c.c., ove non sia provata una specifica situazione di pericolosità del bene o dell'area interessata e un concreto danno-conseguenza riconducibile causalmente alla cosa in custodia, restando irrilevante, a tali fini, la eventuale e occasionale attività di pulizia svolta dal vicino. In materia di servitù di passaggio, l'art. 1069, comma 3, c.c. impone che le spese delle opere necessarie alla conservazione dell'opera destinata all'esercizio della servitù (quali le spese di pulizia della rampa gravata) siano ripartite tra fondo dominante e fondo servente in proporzione dei vantaggi rispettivamente conseguiti, con la conseguenza che la quota di contribuzione va calcolata sull'intero importo delle spese necessarie sostenute e non su una base preventivamente ridotta, onde evitare indebiti arricchimenti e assicurare un equo bilanciamento degli oneri. Così sez. II, 04/12/2025, n.31740.