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LA PROVA DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO
Proprietà, servitù
Per Corte appello Palermo, 3/06/2026, n. 1574, l’apparenza della servitù di passaggio richiede opere permanenti visibili e specificamente destinate al suo esercizio. Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del suo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, ricorre quando siano presenti opere permanenti e visibili, oggettivamente predisposte per l’esercizio della servitù e idonee a rendere riconoscibile, in maniera inequivoca, l’esistenza del peso imposto sul fondo servente. Tali opere devono evidenziare che non si è in presenza di un’attività svolta in via meramente precaria o occasionale, ma di una situazione caratterizzata da un onere stabile e permanente. Ne consegue che, ai fini dell’acquisto di una servitù di passaggio secondo le suddette modalità, non è sufficiente la mera presenza di una strada o di un tracciato astrattamente idoneo al transito. È, invece, necessario che tali opere presentino caratteristiche tali da dimostrare che siano state realizzate proprio allo scopo di consentire l’accesso al fondo asseritamente dominante attraverso quello asseritamente servente. Occorre, dunque, un elemento ulteriore, concreto e oggettivamente riconoscibile, che attesti la specifica destinazione delle opere all’esercizio della servitù.